PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «per l'affidamento in prova al servizio sociale» sono inserite le seguenti: «ma il condannato sia comunque nelle condizioni di poter svolgere attività lavorativa a favore di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) presente sul territorio nazionale»;

          b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'attività lavorativa di cui al primo periodo può essere remunerata secondo le forme previste dalla normativa vigente in tema di accesso al lavoro delle categorie svantaggiate. L'eventuale mancata prestazione dell'attività lavorativa a favore di una ONLUS costituisce motivo di revoca della detenzione domiciliare ai sensi del comma 6».

      2. In caso di concessione della detenzione domiciliare, non appena il relativo provvedimento di concessione è esecutivo, la cancelleria del tribunale lo trasmette alla competente cancelleria dell'ufficio di sorveglianza ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il condannato, dopo che gli è stato notificato il citato provvedimento, nell'ipotesi prevista dall'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 1 del presente articolo, deve recarsi presso l'ufficio di sorveglianza competente entro il termine di cinque giorni, comunicando l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) presso la quale intende svolgere la propria attività lavorativa. A tale fine presso i centri di servizio sociale,

 

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comprese le relative sedi distaccate, sono esposti appositi elenchi delle ONLUS che sono disponibili ad usufruire delle prestazioni di soggetti sottoposti ad esecuzione penale. Gli elenchi sono redatti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
      3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, tra le attività di coordinamento di competenza dei centri di servizio sociale previsti dal comma 6 dell'articolo 118 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono altresì comprese le attività di coordinamento delle ONLUS che si sono rese disponibili ad usufruire delle prestazioni di soggetti sottoposti ad esecuzione penale ai sensi del citato comma 2.

Art. 2.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le ONLUS che si dichiarano disponibili ad usufruire delle prestazioni di soggetti sottoposti ad esecuzione penale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, procedendo ad una verifica delle candidature pervenute. Tale verifica deve comprendere l'esame delle attitudini ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale, della idoneità delle opportunità lavorative messe a disposizione e delle risorse previste dalle ONLUS stesse per la remunerazione dei condannati ammessi a misura alternativa. La verifica, ove necessario, è attuata di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia redige l'elenco, annualmente aggiornabile, delle ONLUS risultate idonee ad usufruire delle prestazioni di soggetti sottoposti ad esecuzione penale ai sensi del comma 1. L'elenco è esposto presso tutti i centri di servizio sociale, comprese le sedi distaccate, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3.